In difesa dell’interesse pubblico

21 Ottobre 2014 • Libertà di stampa • by

Nel segno della tutela della libertà di stampa, la Corte europea dei diritti dell’uomo mette in guardia i giudici nazionali chiedendo di prestare la massima attenzione allorquando adottano una misura che può avere l’effetto di impedire la partecipazione della stampa su questioni di interesse generale.

Con la sentenza del 14 ottobre relativa al caso Stankiewicz contro Polonia, i giudici internazionali hanno infatti accertato una violazione dell’articolo 10 della Convenzione europea, che assicura il diritto alla libertà di espressione, e hanno condannato lo Stato in causa a versare un indennizzo per i danni morali subiti dai giornalisti oltre al rimborso delle spese processuali sostenute.

Alla Corte si erano rivolti due giornalisti polacchi e la società editrice di un quotidiano sul quale era stato pubblicato un articolo relativo a un tentativo di concussione nei confronti di un’azienda farmaceutica che voleva ottenere l’inserimento di un farmaco nell’elenco di quelli rimborsabili. Il politico accusato aveva citato in giudizio i due giornalisti che, in primo grado, avevano avuto un verdetto favorevole mentre in appello e in Cassazione erano stati condannati al risarcimento dei danni non patrimoniali e a pubblicare una lettera di scuse.

Da qui il ricorso a Strasburgo che ha dato ragione ai giornalisti. Prima di tutto, la Corte europea ha ribadito che i giudici nazionali, nell’accertare l’esistenza di una lesione della reputazione altrui, devono usare una particolare diligenza quando è in gioco la libertà di stampa, valutando l’interesse della collettività a ricevere una notizia. Questo vuol dire che le autorità nazionali non possono considerare solo un aspetto, come il comportamento del giornalista, ma devono effettuare una valutazione complessiva del caso, avendo presente che un approccio “eccessivamente severo sulla condotta del giornalista” può impedire la diffusione di notizie di interesse pubblico. Nel caso polacco sotto i riflettori di Strasburgo, non c’è dubbio che la notizia fosse di interesse pubblico e che i giornalisti avevano agito controllando accuratamente le fonti.

A tal proposito – osserva ancora la Corte – i giudici nazionali devono effettuare la loro valutazione nel momento in cui il giornalista scrive l’articolo e non certo dopo. È vero che il politico coinvolto era stato prosciolto, ma questo è avvenuto dopo tre anni e non ha alcun rilievo sulla valutazione che va fatta nel momento in cui il giornalista scrive. Giornalista che, tra l’altro, aveva sentito il politico e rispettato le regole deontologiche.

Articolo pubblicato originariamente sul blog di Marina Castellaneta

Photo credits: ex_libris_gul / Flickr CC

 

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