Diffamazione, i problemi del nuovo ddl

3 Dicembre 2014 • Media e Politica • by

Lo scorso 29 ottobre, il Senato della Repubblica italiana ha approvato un disegno di legge (che ora andrà alla Camera), contenente alcune modifiche sulla diffamazione a mezzo stampa, riguardanti le testate online, che hanno fatto parecchio discutere.

Tolto il carcere, come pena per i diffamatori – un’anomalia, in Occidente, soltanto italiana – è stato innalzato l’ammontare delle multe (che possono arrivare fino a 50mila euro e riguardano non solo l’autore dell’articolo, ma anche il direttore o vicedirettore della pubblicazione) e inasprita la disciplina della rettifica da inserire, senza commento, entro 48 ore.

Scandali, grida di “bavaglio” e contro il liberticidio. Giustificate? É complicato. E qualsiasi riflessione sull’argomento non può prescindere dal contesto in cui tale discussione si svolge: un Paese in cui, unico caso in Europa assieme alla Turchia, la stampa è stata classificata come “semi-libera” secondo un rapporto Freedom House. E in cui da anni si assiste a tentativi di limitare ulteriormente il diritto di cronaca, censurare la pubblicazione di intercettazioni telefoniche e altro ancora. Comprensibile, dunque, che i nervi siano un po’ scoperti. Le posizioni, in ogni caso, sono piuttosto variegate.

C’è a chi la bozza di legge piace poco o nulla, come all’avvocato esperto di Internet Guido Scorza: “l’unico aspetto realmente positivo – dice all’Ejo – è l’abolizione del carcere per chi viene ritenuto responsabile di diffamazione. Ma stiamo parlando solo del fatto che non si andrà più in carcere per diffamazione e non del fatto che si è depenalizzata la diffamazione come l’Europa ci chiede da anni. Una sufficienza – davvero risicata – merita, inoltre, l’aver previsto che, almeno in linea di principio, chi prova a mettere a tacere con una querela chi vuol fare informazione, possa essere condannato a risarcire il querelato se l’azione risulta temeraria. Ma anche sul punto occorre essere onesti: il principio è in buona parte già presente nel nostro Ordinamento ma, purtroppo, sotto-utilizzato, anche perché spesso è difficile ritenere ‘temeraria’ una querela”.

Fin qui le note positive, secondo Scorza. Che però vede molti più aspetti problematici; in primis, la disciplina, completamente nuova, relativa all’online che stabilisce che chiunque possa chiedere al gestore di un motore di ricerca la deindicizzazione di qualsiasi contenuto ritenuto diffamatorio o di qualsiasi proprio dato personale. “É una soluzione insostenibile perché finisce con il trasformare Google – e gli altri gestori dei motori di ricerca – in giudici, chiamati a decidere cosa indicizzare e cosa non disindicizzare. Nel dubbio, per evitare di trovarsi di fronte a un giudice, è chiaro che preferiranno eliminare qualche bit in più”.

Non convince neppure l’irrigidimento delle pene pecuniarie, in un momento come l’attuale, in cui la maggior parte dei contenuti giornalistici viene prodotta da giovani collaboratori esterni sottopagati. “È ovvio – dice ancora Scorza – che una sanzione pecuniaria da decine di migliaia di euro, irrogata nell’ambito di un giudizio penale, è da sola sufficiente a disincentivarli ad occuparsi di temi ‘a rischio’, perché una sola condanna potrebbe costar loro più di quanto guadagneranno nel corso di anni e anni di professione”.

Non tutti però la pensano così. Per Elena Poddighe, docente di diritto dell’informazione a Sassari e Lugano, la nuova disciplina rappresenta invece un mutamento sostanzialmente positivo. “Oggi ci sono pochi strumenti per difendersi da un’accusa falsa pubblicata da un giornale – racconta – è vero, c’è lo strumento della calunnia, ma bisogna dare la prova del danno e non è semplicissimo da dimostrare, per cui chi lede i diritti altrui spesso rischia poco. E ci sono testate poco serie che se ne approfittano, anche perché molti ‘diffamati’ non denunciano per non dover sostenere esose spese legali”. Dunque, secondo questa interpretazione, la nuova disciplina potrebbe impedire la diffamazione “per calcolo”. “Certi dicono – aggiunge Poddighe – dato che per chiudere una causa e per un eventuale risarcimento ci possono volere anche dieci anni, magari alla fine qualcosa pago, ma intanto ci guadagno. Per cui il gioco può valere la candela”.

La studiosa fa inoltre notare che con la nuova disciplina i tempi di rettifica vengono sostanzialmente equiparati a quelli della carta stampata, sanando una distinzione ormai anacronistica. “L’importante comunque – sottolinea Scorza – è che la rettifica non si trasformi in uno strumento per consentire al protagonista di ogni vicenda negativa di raccontare la sua versione dei fatti, ribaltando – anche senza adeguati elementi probatori – la ricostruzione di fatto operata da qualcun altro attraverso un mezzo di informazione”. È qui che si annida l’aspetto forse più oscuro del testo.

Come fa notare anche il direttore dell’agenzia giornali locali del Gruppo Espresso, Andrea Iannuzzi, non è chiaro se l’obbligo di rettifica scatti in maniera automatica, dopo la richiesta dell’interessato, o se vi possa essere una qualche forma di discrezionalità, da parte della testata, anche a prescindere dall’intervento di un giudice. Se fosse vera la prima ipotesi, ci troveremmo, come scrive Iannuzzi, in una situazione in cui “ogni contenuto viene considerato potenzialmente diffamatorio, fino a eventuale prova contraria”. In cui spetterebbe cioè ai giornalisti, e non al soggetto che si sente diffamato, dimostrare che tale accusa non regge.

All’instaurazione dunque, di un regime di cautela preventiva in cui, pur di non rischiare di trovarsi in un’aula di tribunale, le redazioni preferiranno con ogni probabilità pubblicare sempre e comunque la rettifica, anche quando hanno dei buoni motivi per ritenere la richiesta di correzione infondata. È questo l’aspetto forse più preoccupante – al di là degli eccessi critici e delle reazioni sopra le righe – di tutto l’impianto legislativo. Aspetto che peraltro non si sanerebbe con singole modifiche a uno specifico comma, perché insito nell’impostazione stessa di tutto il disegno di legge. Che sarebbe meglio probabilmente stralciare e riscrivere del tutto, prendendo spunto dalla critiche ricevute.

Per approfondire:
Diffamazione, perché quella legge è sbagliata, di Andrea Iannuzzi (Valigia Blu)
Diffamazione preventiva. Vi spiego perché non mi piace la nuova legge, di Andrea Iannuzzi (Repubblica)
Il mio regno per un bavaglio, di Luca Sofri (Wittgenstein)
Ddl diffamazione: il Senato sostituisce Google ai giudici, di Guido Scorza (Il Fatto Quotidiano)
Il pasticciaccio brutto del ddl diffamazione sul diritto all’oblio, di Fabio Chiusi (Wired)

Photo credits: Palazzo Chigi / Flickr CC

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