Cronaca e oblio: la bilancia dei diritti

17 Aprile 2014 • Media e Politica • by

Quando ci chiediamo chi sia e cosa faccia una persona, spesso la prima risposta arriva digitando il suo nome su Google. Ma quali sono gli strumenti per tenere sotto controllo la web reputation? Nel corso della trasmissione radiofonica Presi per il web, in onda lo scorso 13 aprile su Radio Radicale, è intervenuto sul tema Luigi Montuori, Capo Dipartimento comunicazioni elettroniche del Garante Privacy. In quella occasione, Montuori ha puntualizzato il suo punto di vista sulla relazione tra diritto all’oblio e all’informazione in relazione alle comunicazioni elettroniche, fornendo spunti interessanti:


“L’esperienza che abbiamo maturato in questo ultimo decennio – ha esordito Montuori – ci porta a dire che, in generale, il mondo della rete richiede interventi, a noi come ai nostri colleghi europei nonché ai tribunali, su tre importanti aspetti: il primo è quello degli archivi online dei giornali, perché scrivere sulla carta stampata, una volta, voleva dire che l’articolo veniva accatastato e la memoria era umana. Oggi, per fortuna, è possibile poter rivedere ciò che è stato scritto con un profondo approccio storico, una ricchezza che d’altra parte pone delle questioni come quella del diritto all’oblio. Il secondo aspetto è quello dei social network. Il terzo aspetto è quello dell’utilizzo dei nostri dati personali immessi in rete a fini commerciali e di profilazione”.

All’Ejo Montuori ha approfondito la questione, in relazione soprattutto alle vicende di cronaca. Su questo fronte, la giurisprudenza italiana si muove infatti tra due differenti sentenze. La prima, quella di Ortona del gennaio 2013, che ha visto la condanna del direttore del giornale online abruzzese Primadanoi.it al pagamento di un risarcimento nei confronti di alcuni ristoratori della zona per un articolo riguardante un fatto di cronaca giudiziaria vero, ma che, a detta del tribunale, era rimasto online troppo a lungo arrecando così un danno ai protagonisti della vicenda.

La seconda, invece, è quella della Corte di Cassazione del 2012, che stabiliva come fosse un dovere dell’editore o comunque del responsabile di un database web tenere aggiornati i materiali relativi a procedimenti giudiziari per garantire il diritto alla contestualizzazione dell’informazione. Secondo il parere della Corte, un articolo può rimanere online ma va obbligatoriamente aggiornato, così da tutelare sia l’immagine della persona coinvolta sia rispettare il diritto dei cittadini ad essere informati.

Appare dunque evidente la differenza di approccio tra un Tribunale che cerca di imporre una “data di scadenza” alla permanenza di una notizia nella disponibilità dei lettori di un giornale e la Suprema Corte che, invece, riconosce da un lato il valore di documentazione storica dell’archivio del giornale ma, dall’altro, cerca un punto di equilibrio tra questo valore e le esigenze di aggiornamento figlie del diritto degli interessati a veder correttamente rappresentata la propria immagine online.

Dottor Montuori, cosa succede quando un articolo racconta una verità resa parziale dagli sviluppi di una vicenda?
Montuori: “In materia, sicuramente, un riferimento imprescindibile deve essere la sentenza della Cassazione del 2012, poiché senz’altro le sentenze di legittimità prevalgono, nella gerarchia delle fonti giurisprudenziali, sulle sentenze di merito, qual è quella di Ortona. E quindi, seguendo l’orientamento della Cassazione, già fatto proprio in più occasioni dall’Ufficio del Garante nella definizione di alcuni ricorsi pervenuti, possiamo dire che l’interessato può pretendere dall’archivio online del giornale che esso dia conto degli sviluppi successivi della vicenda giudiziaria in modo tale da assicurare un’informazione quanto più possibile completa e veritiera dei fatti oggetti di cronaca e, al contempo, tutelare la dignità e la web reputation dell’interessato. Ciò significa contestualizzare il fatto e aggiornandolo con gli sviluppi successivi; si parla infatti in questo caso più che di diritto all’oblio di diritto alla contestualizzazione dell’informazione.

Così, se all’epoca del fatto la diffusione corrispondeva al vero, fosse esatta e aggiornata, quelle caratteristiche devono permanere anche a distanza di tempo. In vero, la cancellazione dell’articolo ‘superato’ dagli eventuali sviluppi processuali, come richiesto dal giudice di Ortona, non pare a mio personale avviso soluzione idonea a contemperare gli interessi e i diritti in gioco, facendo prevalere un diritto, quello all’oblio, a danno di un altro diritto, quello alla informazione o alla ricerca di carattere storico. Mi rendo conto che ci sia un onere nei confronti di chi gestisce gli archivi dei giornali online nell’aggiornare i contenuti, ma tutto sommato è il male minore rispetto al diritto che ognuno di noi ha a vedersi rappresentato in maniera corretta in rete”.

Di sicuro, il tema della gestione degli archivi dei giornali online incrocia anche quello dell’indicizzazione dei contenuti riferiti agli stessi da parte dei motori di ricerca. Ovviamente, in prima linea in questa dinamica figura Google, già al centro di un caso emblematico: nel gennaio del 2011, infatti, l’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) intimava alla sezione iberica della compagnia di Mountain View di rimuovere dai risultati di ricerca link a specifici dati su alcuni cittadini spagnoli. La motivazione dell’Agencia era che queste informazioni riguardavano vicende giudiziarie sulle quali i diretti interessati avevano ormai maturato un diritto all’oblio, e di conseguenza la loro permanenza avrebbe potuto essere lesiva della loro reputazione. Google, però, annunciava di non aver alcuna intenzione di provvedere alla rimozione richiesta perché, secondo BigG, questo sarebbe andato contro la libertà di espressione; inoltre, il search engine sarebbe mero intermediario che indicizza i contenuti ma non è produttore degli stessi.

La Audiencia Nacional (il Tribunale nazionale spagnolo con sede in Madrid che, in veste di giudice di appello, avrebbe dovuto esprimersi sull’eventuale riforma di una sentenza del Tribunale di prima istanza) si era successivamente rivolta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per sapere se le richieste di rimozione fossero da ritenere legittime. I giudici comunitari sono ora chiamati a intervenire sull’ambito territoriale di applicazione della direttiva 95/46/CE, in merito al quale, nel luglio scorso, si è espresso anche l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia Niilo Jääskinen.

Quali sono le questioni gioco in questa vicenda?
Montuori: “L’Avvocato Generale, nelle conclusioni formulate all’esito dell’istruttoria, ha ricordato che Google Inc. è una società statunitense con filiali in vari Stati Membri dell’Ue e che questo nega la configurabilità di un trattamento di dati personali effettuato in Spagna mediante il suo motore di ricerca, eccependo peraltro che la filiale spagnola, appunto Google Spain, ha soltanto compiti di rappresentanza commerciale per le funzioni pubblicitarie.

Interessante notare che l’Avvocato Generale non percorre la via indicata nella Direttiva 95/46/CE della competenza basata sullo strumento utilizzato nel territorio nazionale (computer, smartphone, ecc.) ma propone di affrontare la questione dell’applicabilità territoriale dal punto di vista del modello imprenditoriale. In tal modo, si evidenzia che un operatore economico è un soggetto unico e quindi non lo si può scomporre in base alle singole attività relative al trattamento di dati personali o alle diverse categorie di interessati ai quali tali attività possono riferirsi. Ne consegue, secondo l’avvocato generale, che la Corte deve pronunciarsi sul quesito interpretativo posto asserendo che il trattamento di dati personali viene svolto nel contesto delle attività di uno ‘stabilimento’ del titolare, qualora l’impresa crei in un Paese Membro, anche al solo fine di promuovere e vendere spazi pubblicitari sul motore di ricerca, un ufficio o una filiale che ne orienta le attività con riguardo agli abitanti di tale Stato Membro”.

Cosa dobbiamo aspettarci nel caso in cui il parere dell’Avvocato Generale dovesse essere ribadito dalla Corte?
Montuori: “Una risposta positiva al quesito posto dalla Corte spagnola consentirebbe di chiarire in modo definitivo la facoltà per gli interessati residenti sul territorio europeo di esercitare tutti i diritti previsti dalla direttiva comunitaria in materia di protezione dei dati personali (diritto di accedere ai dati personali trattati, a chiederne la cancellazione se trattati in violazione di legge, la rettifica laddove errati o ad opporsi per motivi legittimi) anche nei confronti dei fornitori di servizi Internet, dei social network e motori di ricerca, sebbene questi abbiano il loro principale stabilimento fuori dall’Ue”.

Rimanendo nell’ambito dei dati che ci riguardano e che restano nei vari database, ma in un altro settore, la scorsa settimana è intervenuta in maniera radicale anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha invalidato la direttiva sulla Data Retention del 2006, che imponeva ai fornitori di servizi di comunicazione del Vecchio Continente di conservare una enorme mole di dati personali relativi al traffico telefonico e telematico per un periodo compreso tra i 6 e i 24 mesi. A parere della Corte, l’impianto della direttiva “comporta un’ingerenza di vasta portata e di particolare gravità nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale, non limitata allo stretto necessario”Anche il Garante della Privacy italiano Antonello Soro ha apertamente appoggiato la linea imposta dall’organismo continentale. Cosa succede ora nei vari ordinamenti? In Svezia, ad esempio, l’Isp Bahnhof ha interrotto la raccolta dei dati dei propri utenti e ha cominciato le procedure di rimozione dei dati accumulati per legge.

Quali sono le motivazioni di questa importante sentenza e qual è ad oggi il quadro di riferimento all’interno degli Stati membri per le attività di data retention?
Montuori: “Le motivazioni che hanno indotto la Corte di Giustizia a invalidare la Direttiva sulla data retention vanno rinvenute nel fatto che questa non è stata ritenuta sufficientemente chiara e soprattutto che è stata considerata sproporzionata nei contenuti in quanto capace di creare un’ingerenza eccessiva dello Stato contraendo i diritti dei cittadini in materia di protezione dei dati. Personalmente, non ritengo che la sentenza metta in discussione il principio della conservazione dei dati per fini di sicurezza ma evidenzi la necessità di trovare un nuovo e corretto equilibrio tra i due diritti. L’intervento della Corte del Lussemburgo crea nell’immediato incertezza, creando una lacuna normativa. Temo che porterà all’avvio di azioni giudiziarie davanti ai tribunali nazionali dei vari Paesi”.

Che dovrebbe fare dunque il legislatore nazionale?
Montuori:“Intervenire in tempi rapidi per dare certezza a cittadini, a operatori e alla stessa magistratura che ora chiedono regole certe in tema di data retention”.

Photo credits: hjl / Flickr CC

 

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